1 Il reglament da la cassa vegn stabilì da las federaziuns fundaturas. Quellas èn er sulettas cumpetentas da midar quel. Il reglament da la cassa ed eventualas midadas da quel ston vegnir approvads dal Cussegl federal.
2 Il reglament sto cuntegnair disposiziuns davart:
297 Versiun tenor la cifra 7 da l’agiunta da la LF dals 6 d’oct. 2000 davart la part generala dal dretg d’assicuranza sociala, en vigur dapi il 1. da schan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 1994 V 921, 1999 4523).
1 Le associazioni fondatrici stabiliscono il regolamento della cassa. Soltanto esse hanno la competenza di modificarlo. Il regolamento della cassa e le modificazioni dello stesso devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio federale.
2 Il regolamento deve contenere disposizioni su:
296 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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