Il Cussegl federal lascha examinar periodicamain, sch’il svilup finanzial da l’assicuranza è equilibrà, e suttametta il resultat da questa examinaziun a la Cumissiun federala per l’assicuranza per vegls, survivents ed invaliditad. Sche necessari propona el da midar la lescha.
225 Oriundamain art. 43quater. Integrà tras la cifra I da la LF dals 24 da zer. 1977 (9. revisiun da la AVS), en vigur dapi il 1. da schan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1).
Il Consiglio federale fa esaminare periodicamente se lo sviluppo finanziario dell’assicurazione è equilibrato e sottopone il risultato di tale esame alla Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Se necessario propone un emendamento della legge.224
223 Originario art. 43quater. Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
224 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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