Sch’i vegnan ademplidas per il medem uffant tant las premissas per ina renta per orfens sco er per ina renta per uffants, importa la summa da las duas rentas maximalmain 60 pertschient da la renta da vegliadetgna maximala. Per reducir las rentas è applitgabel l’artitgel 35 tenor il senn.
180 Integrà tras la cifra I da la LF dals 7 d’oct. 1994 (10. revisiun da la AVS), en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1).
Se per la medesima persona sono riunite le condizioni che danno diritto a una rendita per orfani e a una rendita per figli, la somma delle due rendite ammonta al massimo al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L’articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.
177 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.