La renta per uffants importa 40 pertschient da la renta da vegliadetgna che correspunda a las entradas medias annualas decisivas. Sche tuts dus geniturs han in dretg d’ina renta per uffants, ston las duas rentas per uffants vegnir reducidas, uschenavant che lur summa surpassa 60 pertschient da la renta da vegliadetgna maximala. Per reducir las rentas è applitgabel l’artitgel 35 tenor il senn.
177 Integrà tras la cifra I da la LF dals 7 d’oct. 1994 (10. revisiun da la AVS), en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1).
La rendita per figli è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L’articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.
174 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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