1 Il dretg d’ina renta per vaivas u vaivs han vaivas e vaivs che han uffants il mument ch’il conjugal mora.
2 Il medem status sco uffants da vaivas u vaivs han:
3 Il dretg d’ina renta per vaivas u vaivs cumenza l’emprim di dal mais che suonda il mais da la mort dal conjugal, en cas da l’adopziun d’in uffant confidà tenor l’alinea 2 litera b l’emprim di dal mais che suonda il mais da l’adopziun.
4 Il dretg finescha:
5 Il dretg recumenza, sche la nova lètg vegn divorziada u declerada per nunvalaivla. Il Cussegl federal regla ils detagls.
120 Guardar er disp. fin. da la midada dals 7 d’oct. 1994 a la fin da quest text.
1 Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli.
2 Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi:
3 Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l’adozione.
4 Il diritto si estingue:
5 Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
117 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.