1 Il dretg d’ina renta da vegliadetgna han:
2 Il dretg da la renta da vegliadetgna cumenza l’emprim di dal mais che suonda il mais, en il qual la vegliadetgna decisiva tenor l’alinea 1 è cumplenida. El finescha cun la mort.
108 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 7 d’oct. 1994 (10. revisiun da la AVS), en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1).
109 Rectifitgà da la Cumissiun da redacziun da l’AF (art. 58 al. 1 LParl – SR 171.10).
1 Hanno diritto a una rendita di vecchiaia:
2 Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.
105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
106 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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