1 Questa lescha entra en vigur il 1. da schaner 1948. Il Cussegl federal è autorisà, cur che la lescha è publitgada en la Collecziun uffiziala da las leschas federalas, da metter en vigur singulas disposiziuns da natira organisatorica gia avant il 1. da schaner 1948435.
2 Il Cussegl federal vegn incumbensà cun l’execuziun e decretescha las ordinaziuns necessarias per quest intent.
1 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il Consiglio federale è autorizzato, a contare dalla pubblicazione della presente legge nella Raccolta Ufficiale delle leggi della Confederazione, a mettere in vigore già innanzi il 1° gennaio 1948, determinate disposizioni particolari relative all’organizzazione431.
2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le relative disposizioni esecutive.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.