831.10 Lescha federala dals 20 da december 1946 davart l'assicuranza per vegls e survivents (LAVS)

831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 153g Communicaziun dal numer da la AVS en il rom da l’execuziun dal dretg chantunal u communal

Las autoritads, organisaziuns e persunas che dovran sistematicamain il numer da la AVS en il rom da l’execuziun dal dretg chantunal u communal dastgan communitgar il numer da la AVS, sche nagins interess da la persuna pertutgada ch’èn evidentamain degns da vegnir protegids na s’opponan a quai e sche:

a.
la communicaziun è necessaria per ademplir lur incumbensas, en spezial per verifitgar il numer da la AVS;
b.
la communicaziun è indispensabla per il retschavider per ademplir sias incumbensas legalas; u
c.
la communicaziun è vegnida approvada en il cas singul tras la persuna pertutgada.

Art. 153g Comunicazione del numero AVS nell’ambito dell’esecuzione del diritto cantonale o comunale

Le autorità, organizzazioni e persone che utilizzano sistematicamente il numero AVS nell’ambito dell’esecuzione del diritto cantonale o comunale sono autorizzate a comunicare il numero AVS se non vi si oppongono interessi manifestamente degni di protezione della persona interessata e:

a.
la comunicazione è necessaria affinché possano adempiere i loro compiti, in particolare verificare il numero AVS;
b.
la comunicazione è indispensabile affinché il destinatario possa adempiere i suoi compiti legali; o
c.
nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso alla comunicazione.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.