1 Mo las suandantas autoritads, organisaziuns e persunas èn autorisadas da duvrar sistematicamain il numer da la AVS:
2 Ellas na dastgan betg duvrar sistematicamain il numer da la AVS en il secturs, nua ch’il dretg applitgabel excluda quai expressivamain.
1 Soltanto le seguenti autorità, organizzazioni e persone sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS:
2 Esse non possono utilizzare sistematicamente il numero AVS negli ambiti in cui il diritto applicabile lo esclude espressamente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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