1 Contribuziuns che na vegnan betg pajadas malgrà in’admoniziun, ston vegnir incassadas senza retard sin la via da scussiun, nun ch’ellas possian vegnir scuntradas cun rentas debitadas.
2 Las contribuziuns vegnan per regla er incassadas sin la via d’impegnaziun envers in debitur ch’è suttamess a la scussiun da concurs (art. 43 da la Lescha federala dals 11 d’avrigl 188979 davart scussiun e concurs).
1 I contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione, a meno che essi non possano essere compensati con rendite scadute.
2 Di regola l’esecuzione per i contributi si prosegue in via di pignoramento anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento (art. 43 LF dell’11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento79).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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