831.10 Lescha federala dals 20 da december 1946 davart l'assicuranza per vegls e survivents (LAVS)

831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 13 Autezza da la contribuziun dal patrun

La contribuziun dal patrun importa 4,35 pertschient da la summa dals salaris decisivs ch’èn vegnids pajads a las persunas ch’èn obligadas da pajar contribuziuns.

65 Versiun tenor la cifra I 5 da la LF dals 28 da sett. 2018 davart la refurma fiscala e la finanziaziun da la AVS, en vigur dapi il 1. da schan. 2020 (AS 2019 2395 2413; BBl 2018 2527).

Art. 13 Ammontare del contributo dei datori di lavoro

Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,35 per cento della somma dei salari determinanti, pagati a persone tenute al versamento dei contributi.

65 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.