831.10 Lescha federala dals 20 da december 1946 davart l'assicuranza per vegls e survivents (LAVS)

831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 11

1 Las contribuziuns tenor ils artitgels 6, 8 alinea 1 u 10 alinea 1, che na pon betg vegnir pretendidas da las persunas assicuradas obligatoricamain, pon vegnir reducidas sin dumonda motivada adequatamain per in temp determinà u nundeterminà; ellas na dastgan però betg esser pli bassas che la contribuziun minimala.

2 Sch’i fiss ina gronda direzza per ina persuna assicurada obligatoricamain da pajar la contribuziun minimala, vegn quella relaschada, sch’igl è avant maun ina dumonda motivada e sch’ina autoritad designada dal chantun da domicil è vegnida consultada. Per questas persunas assicuradas paja il chantun da domicil la contribuziun minimala. Ils chantuns pon obligar las vischnancas da domicil da gidar a pajar la contribuziun minimala.

62 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 24 da zer. 1977 (9. revisiun da la AVS), en vigur dapi il 1. da schan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1).

Art. 11

1 I contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10 capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo.

2 Il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.