1 Tgi che porscha sut ses agen num e professiunalmain servetschs postals a la clientella, sto annunziar quai a la PostCom. La PostCom registrescha las purschidras da servetschs postals.
2 Il Cussegl federal po liberar dals dretgs e da las obligaziuns ch’èn liads a l’obligaziun d’annunzia particularmain interpresas che obtegnan ina svieuta da pitschna impurtanza economica cun furnir servetschs postals.
3 Tgi ch’è suttamess a l’obligaziun d’annunzia sto:
1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali.
2 Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti
dall’obbligo di notifica in particolare le imprese che realizzano con i servizi postali una cifra d’affari economicamente modesta.
3 Chiunque sottostà all’obbligo di notifica deve:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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