1 Las concessiuns ch’il Cussegl federal ha fatg, sa basond sin l’artitgel 5 da la Lescha da posta dals 30 d’avrigl 19979, restan valaivlas fin a la scadenza da lur durada.
2 Las prescripziuns da questa lescha èn applitgablas per concessiuns dal dretg vegl, uschenavant ch’ellas na stattan betg en cuntradicziun cun quellas.
9 [CULF 1997 2452, 2003 4297]
1 Le concessioni rilasciate dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 5 della legge del 30 aprile 199710 sulle poste rimangono valide fino alla loro scadenza.
2 Le prescrizioni della presente legge si applicano alle concessioni secondo il diritto anteriore, per quanto non siano in contraddizione con queste ultime.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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