1 Il Cussegl federal po concluder cunvegnas internaziunalas che pertutgan il champ d’applicaziun da questa lescha.
2 El po delegar la cumpetenza da concluder cunvegnas da cuntegn tecnic ed administrativ a:
3 Il Cussegl federal po incumbensar ina purschidra da provediment da basa da represchentar ils interess da la Svizra en organisaziuns internaziunalas dals fatgs da posta u dal traffic da pajaments sco er en ils gremis da quellas.
1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge.
2 Esso può delegare la facoltà di concludere accordi dal contenuto tecnico e amministrativo:
3 Può incaricare un fornitore di servizi del servizio universale di rappresentare gli interessi della Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali e ai loro organi nel settore postale o del traffico dei pagamenti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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