1 La Posta dastga duvrar ils retgavs dal servetsch reservà mo per cuvrir ils custs dal provediment da basa tenor ils artitgels 13–17 ed ils artitgels 32 e 33, percunter betg per reducir il pretsch dals servetschs che na pervegnan betg dals dus mandats da provediment da basa (scumond da subvenziunament traversal).
2 Ella sto concepir sia contabilitad uschia, ch’ils custs ed ils retgavs dals singuls servetschs pon vegnir cumprovads.
3 La Posta cumprova annualmain ch’ella observa l’alinea 1. La PostCom po, sin denunzia u d’uffizi, obligar la Posta da furnir la cumprova en il cas singul.
4 Il Cussegl federal regla ils detagls e deleghescha a la PostCom da decretar las prescripziuns administrativas e tecnicas necessarias.
1 La Posta può utilizzare il ricavato del servizio riservato unicamente per coprire i costi del servizio universale secondo gli articoli 13–17 e gli articoli 32 e 33, ma non può utilizzarlo per accordare ribassi su prestazioni che non riguardano i due mandati di servizio universale (divieto di sovvenzionamento trasversale).
2 Essa presenta la propria contabilità in modo da poter documentare i costi e i ricavi delle singole prestazioni.
3 Comprova ogni anno il rispetto delle disposizioni del capoverso 1. La PostCom può, su denuncia o d’ufficio, obbligare la Posta a fornire la prova nel singolo caso.
4 Il Consiglio federale disciplina i particolari e delega alla PostCom l’emanazione delle necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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