1 La Posta ha il dretg exclusiv da transportar brevs fin a 50 grams (servetsch reservà).
2 Exceptadas dal servetsch reservà èn:
3 La Posta fixescha ils pretschs per las brevs dal servetsch reservà en Svizra independentamain da la distanza, en ina moda che cuvra ils custs e tenor princips adequats ed unitars; per spediturs da spediziuns en massa po ella fixar pretschs che sa drizzan principalmain tenor ils custs che resultan. Il Cussegl federal fixescha ils pretschs maximals. Per quest intent sa drizza el tenor ils svilups dal martgà.
1 La Posta ha il diritto esclusivo di trasportare lettere fino a 50 g (servizio riservato).
2 Sono escluse dal servizio riservato:
3 La Posta stabilisce i prezzi delle lettere del servizio riservato imbucate in Svizzera indipendentemente dalla distanza, in modo da coprire i costi e secondo principi adeguati e uniformi; per i mittenti di invii di massa, può convenire prezzi determinati prevalentemente in funzione dei relativi costi. Il Consiglio federale fissa limiti massimi di prezzo. A tale proposito tiene conto dell’evoluzione del mercato.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.