1 La Posta garantescha il provediment da basa cun servetschs postals tenor ils artitgels 14–17.
2 En il rom da las prescripziuns dal Cussegl federal circumscriva ella en sias cundiziuns da fatschenta generalas tge servetschs ch’ella na furnescha betg u ch’ella furnescha mo sut tschertas premissas per motivs da la defensiun cunter privels, da l’igiena u per proteger interess giustifitgads.
1 La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 14–17.
2 Nell’ambito del mandato del Consiglio federale, essa definisce nelle sue condizioni generali le prestazioni che, per prevenire minacce, per motivi di igiene o per tutelare interessi legittimi, non fornisce o fornisce unicamente a determinate condizioni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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