1 Sch’igl è resultada ina situaziun d’urgenza pervia d’in donn grond, è il Cussegl federal autorisà da decretar prescripziuns – sin il champ da l’assicuranza privata, da l’assicuranza sociala e da las assicuranzas publicas – per:
2 Questa autorisaziun na cumpiglia betg l’assicuranza da responsabladad.
1 Se un grande sinistro ha causato uno stato di necessità, il Consiglio federale può emanare, nell’ambito delle assicurazioni private, delle assicurazioni sociali e delle assicurazioni di diritto pubblico, prescrizioni su:
2 Questa facoltà non concerne le assicurazioni di responsabilità civile.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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