1 En cas d’urgenza infurmeschan la Confederaziun, ils chantuns e las vischnancas la populaziun davart il cumportament ch’ella sto applitgar e procuran ch’ella vegnia evacuada, sche quai è necessari; per far quai dovran els ils meds e las structuras da la protecziun da la populaziun.
2 En cas d’ina smanatscha militara po il post designà dal Cussegl federal prender mesiras spezialas.
1 In caso d’emergenza la Confederazione, i Cantoni e i Comuni provvedono, mediante i mezzi e le strutture della protezione della popolazione, alla diffusione di istruzioni sul comportamento da adottare e all’eventuale evacuazione della popolazione.
2 L’organo designato dal Consiglio federale può prendere provvedimenti speciali in caso di minaccia militare.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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