1 Il gestiunari prenda mesiras per il cas, ch’il manaschi segir d’in implant d’accumulaziun n’è betg pli garantì, pervia d’anomalias, d’eveniments da la natira u d’acts da sabotascha.
2 Sch’i dat in cas d’urgenza, sto el prender tut las mesiras necessarias per impedir ina periclitaziun da persunas, da chaussas u da l’ambient.
1 Il gestore adotta provvedimenti per il caso in cui non sia più garantito un esercizio sicuro dell’impianto di accumulazione a causa di un comportamento anomalo, di eventi naturali o di atti di sabotaggio.
2 In caso d’emergenza, il gestore deve prendere tutte le misure atte a evitare la messa in pericolo di persone, di beni e dell’ambiente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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