1 Las autoritads incaricadas cun incumbensas da planisaziun infurmeschan la populaziun davart las finamiras e l’andament da las planisaziuns tenor questa lescha.
2 Ellas procuran che la populaziun possia cooperar en moda adequata a planisaziuns.
3 Ils plans tenor questa lescha èn publics.
1 Le autorità incaricate di compiti pianificatori informano la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla presente legge.
2 Esse provvedono per un’adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio.
3 I piani previsti dalla presente legge sono pubblici.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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