1 Sche la midada da l’intent d’in edifizi u d’in stabiliment ordaifer las zonas da construcziun na pretenda naginas mesiras architectonicas en il senn da l’artitgel 22 alinea 1, sto la permissiun vegnir concedida:
2 La permissiun excepziunala sto vegnir concedida cun la resalva ch’i vegnia disponì da nov d’uffizi, sche las relaziuns èn sa midadas.
50 Integrà tras la cifra I da la LF dals 20 da mars 1998, en vigur dapi il 1. da sett. 2000 (AS 2000 2042; BBl 1996 III 513).
1 Quando il cambiamento di destinazione di un edificio o di un impianto fuori delle zone edificabili non necessita lavori di trasformazione ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1, l’autorizzazione è rilasciata se:
2 L’autorizzazione eccezionale è rilasciata con la riserva di una nuova decisione, presa d’ufficio, in caso di mutate condizioni.
50 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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