700 Lescha federala dals 22 da zercladur 1979 davart la planisaziun dal territori (Lescha davart la planisaziun dal territori, LPT)

700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)

Art. 24 Excepziuns per edifizis e stabiliments ordaifer las zonas da construcziun

En divergenza da l’artitgel 22 alinea 2 litera a pon permissiuns vegnir concedidas per construir edifizis e stabiliments e per midar lur intent, sche:

a.
l’intent dals edifizis e stabiliments pretenda in lieu ordaifer las zonas da construcziun; e
b.
nagins interess predominants na s’opponan a quai.

49 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 20 da mars 1998, en vigur dapi il 1. da sett. 2000 (AS 2000 2042; BBl 1996 III 513).

Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili

In deroga all’articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se:

a.
la loro destinazione esige un’ubicazione fuori della zona edificabile; e
b.
non vi si oppongono interessi preponderanti.

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.