1 La Confederaziun, ils chantuns e las vischnancas elavuran las planisaziuns ch’èn necessarias per lur incumbensas che han in effect sin il territori ed accordeschan questas planisaziuns ina cun l’autra.
2 Els resguardan las consequenzas territorialas da lur ulteriura activitad.
3 Las autoritads incaricadas cun incumbensas da planisaziun sa stentan da laschar a las autoritads sutordinadas la libertad necessaria da decider che quellas dovran per ademplir lur incumbensas.
1 Confederazione, Cantoni e Comuni elaborano e coordinano le pianificazioni necessarie ai loro compiti d’incidenza territoriale.
2 Essi tengono conto delle incidenze territoriali della loro altra attività.
3 Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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