1 Il dretg chantunal po prevair ulteriuras zonas d’utilisaziun.
2 El po cuntegnair prescripziuns davart territoris, dals quals l’utilisaziun n’è anc betg determinada u en ils quals ina tscherta utilisaziun vegn permessa pir pli tard.
3 L’areal da guaud è circumscrit e protegì da la legislaziun forestala.
1 Il diritto cantonale può prevedere altre zone d’utilizzazione.
2 Esso può contenere prescrizioni su comprensori non attribuiti o il cui azzonamento è differito.
3 L’area boschiva è definita e protetta dalla legislazione forestale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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