En il rom da sia cumpetenza po la Confederaziun engaschar terzas persunas per l’execuziun da questa lescha e delegar incumbensas executivas ad ellas.
Per l’esecuzione della presente legge la Confederazione può, nel quadro delle sue competenze, far capo a terzi e delegare loro compiti d’esecuzione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.