1 En dispitas da natira betg patrimoniala poi vegnir fatg recurs tar il Tribunal administrativ federal cunter decisiuns chantunalas da l’ultima instanza; exceptà è il sectur da las convocaziuns.
2 Il DDPS po far recurs tar il Tribunal administrativ federal cunter decisiuns chantunalas da l’ultima instanza. Sin dumonda dal DDPS al mettan las autoritads chantunalas che decidan sco ultima instanza, a disposiziun immediatamain e gratuitamain lur decisiuns.
1 Nelle controversie di natura non pecuniaria, le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale, salvo quelle concernenti le chiamate in servizio.
2 Il DDPS può impugnare le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Su domanda dell’UFPP, le autorità cantonali di ultimo grado notificano allo stesso senza indugio e gratuitamente le loro decisioni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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