1 Cunter la decisiun d’ina cumissiun d’inquisiziun medicinala davart il giudicament da l’abilitad da far servetsch da protecziun civila poi vegnir fatg recurs tar in’autra cumissiun d’inquisiziun medicinala. Quella decida definitivamain.
2 Il dretg da far recurs ha la persuna giuditgada u sia represchentanza legala.
1 Contro le decisioni delle Commissioni per la visita sanitaria in merito all’apprezzamento dell’idoneità al servizio di protezione civile è ammesso il ricorso presso un’altra Commissione per la visita sanitaria. Quest’ultima decide definitivamente.
2 Ha il diritto di ricorrere la persona oggetto della decisione o il suo rappresentante legale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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