1 Ils stabiliments da protecziun dastgan vegnir abolids mo cun l’approvaziun dal UFPP.
2 Sche posts da sanitad protegids u ospitals protegids vegnan abolids, sto vegnir garantida la cumpensaziun dals letgs da pazients, resguardond la planisaziun dal basegn.
3 Il UFPP regla la procedura per l’approvaziun da l’aboliziun.
1 Gli impianti di protezione possono essere soppressi soltanto previa autorizzazione dell’UFPP.
2 Se vengono soppressi centri sanitari protetti od ospedali protetti, la sostituzione dei posti letto soppressi dev’essere garantita in base alla pianificazione del fabbisogno.
3 L’UFPP disciplina la procedura di autorizzazione per la soppressione di impianti di protezione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.