520.1 Lescha federala dals 20 da december 2019 davart la protecziun da la populaziun e davart la protecziun civila (LPPCi)

520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 69 Incumbensas dals chantuns

1 Ils chantuns fixeschan il basegn da stabiliments da protecziun.

2 Els suttamettan la planisaziun dal basegn al UFPP per l’approvaziun.

3 Els procuran per la construcziun, per l’equipament, per il mantegniment e per la renovaziun dals posts da commando, dals stabiliments da preparaziun e dals posts da sanitad protegids.

Art. 69 Compiti dei Cantoni

1 I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione.

2 Sottopongono la pianificazione del fabbisogno all’UFPP per approvazione.

3 Provvedono alla realizzazione, all’equipaggiamento, alla manutenzione e al rimodernamento dei posti di comando, degli impianti d’apprestamento e dei centri sanitari protetti.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.