1 Ils chantuns fixeschan il basegn da stabiliments da protecziun.
2 Els suttamettan la planisaziun dal basegn al UFPP per l’approvaziun.
3 Els procuran per la construcziun, per l’equipament, per il mantegniment e per la renovaziun dals posts da commando, dals stabiliments da preparaziun e dals posts da sanitad protegids.
1 I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione.
2 Sottopongono la pianificazione del fabbisogno all’UFPP per approvazione.
3 Provvedono alla realizzazione, all’equipaggiamento, alla manutenzione e al rimodernamento dei posti di comando, degli impianti d’apprestamento e dei centri sanitari protetti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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