520.1 Lescha federala dals 20 da december 2019 davart la protecziun da la populaziun e davart la protecziun civila (LPPCi)

520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 66 Aboliziun

1 Ils locals da protecziun vegnan abolids tras ils chantuns.

2 Il Cussegl federal fixescha las premissas.

Art. 66 Soppressione

1 La soppressione dei rifugi è compito dei Cantoni.

2 Il Consiglio federale definisce le condizioni.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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