1 Ils locals da protecziun vegnan abolids tras ils chantuns.
2 Il Cussegl federal fixescha las premissas.
1 La soppressione dei rifugi è compito dei Cantoni.
2 Il Consiglio federale definisce le condizioni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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