A mintga abitant sto vegnir mess a disposiziun ina plazza protegida en in local da protecziun en la vischinanza da ses domicil.
Ogni abitante deve disporre di un posto in un rifugio (posto protetto) nelle vicinanze della sua abitazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.