520.1 Lescha federala dals 20 da december 2019 davart la protecziun da la populaziun e davart la protecziun civila (LPPCi)

520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 60 Princip

A mintga abitant sto vegnir mess a disposiziun ina plazza protegida en in local da protecziun en la vischinanza da ses domicil.

Art. 60 Principio

Ogni abitante deve disporre di un posto in un rifugio (posto protetto) nelle vicinanze della sua abitazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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