Ils chantuns èn cumpetents per l’instrucziun, nun ch’i saja fixà insatge auter en questa lescha.
I Cantoni sono competenti per l’istruzione, salvo che la presente legge disponga altrimenti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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