520.1 Lescha federala dals 20 da december 2019 davart la protecziun da la populaziun e davart la protecziun civila (LPPCi)

520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 36 Reserva da persunal

1 Persunas obligadas da far servetsch da protecziun civila vegnan registradas en ina reserva naziunala da persunal e na vegnan betg instruidas.

2 En cas da basegn pon ellas vegnir messas a disposiziun ad in chantun e vegnir incorporadas da quest chantun.

3 I n’exista nagin dretg da vegnir incorporà e da prestar servetsch da protecziun civila.

Art. 36 Riserva di personale

1 I militi non incorporati sono registrati in una riserva nazionale di personale; non vengono istruiti.

2 Se necessario, tali militi possono essere messi a disposizione di un Cantone ed essere da questo incorporati.

3 Non sussiste il diritto a essere incorporati e a prestare servizio di protezione civile.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.