En cas da conflicts armads po il Cussegl federal suttametter a l’obligaziun da far servetsch da protecziun civila supplementarmain persunas che n’èn betg pli obligadas da far servetsch militar u servetsch da protecziun civila.
In caso di conflitto armato il Consiglio federale può obbligare a prestare servizio di protezione civile le persone prosciolte dall’obbligo di prestare servizio militare o civile.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.