Las suandantas persunas na ston betg far servetsch da protecziun civila, uschè ditg ch’ellas exequeschan lur funcziun:
Finché esercitano la loro funzione, le seguenti persone sono esentate dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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