Il dretg d’acquistar, da posseder e da purtar armas è garantì en il rom da questa lescha.
Il diritto di acquisto, possesso e porto di armi è garantito nell’ambito della presente legge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.