1 Permissiuns excepziunalas per transferir, per acquistar, per intermediar a retschaviders en Svizra, per apportar en il territori svizzer e per posseder objects tenor l’artitgel 5 alinea 1 pon vegnir concedidas mo, sche:
2 Sco motivs respectabels valan:
3 Permissiuns excepziunalas per sajettar tenor l’artitgel 5 alineas 3 e 4 pon vegnir concedidas, sch’i n’èn avant maun nagins motivs d’impediment tenor l’artitgel 8 alinea 2 e sche la segirezza è garantida tras mesiras adattadas.
102 Integrà tras l’agiunta dal COF dals 28 da sett. 2018 davart l’approvaziun e la realisaziun dal barat da notas tranter la Svizra e la UE concernent la surpigliada da la directiva (UE) 2017/853 per midar la directiva da la UE davart las armas, en vigur dapi ils 15 d’avust 2019 (AS 2019 2415; BBl 2018 1881).
1 Autorizzazioni eccezionali per l’alienazione, l’acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l’introduzione sul territorio svizzero e il possesso di oggetti secondo l’articolo 5 capoverso 1 possono essere rilasciate soltanto se:
2 Per motivi legittimi s’intendono:
3 Autorizzazioni eccezionali per il tiro secondo l’articolo 5 capoversi 3 e 4 possono essere rilasciate se non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 e la sicurezza è garantita da misure appropriate.
106 Introdotto dall’all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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