(art. 22 al. 1 lit. b LLing)
1 Al chantun Tessin vegnan concedids agids finanzials per sustegnair activitads surregiunalas d’organisaziuns e d’instituziuns, en spezial per:
3 Ils agids finanzials da la Confederaziun cuvran maximalmain 90 pertschient dals custs totals da l’organisaziun u da l’instituziun.
31 Versiun tenor la cifra I da l’O dals 24 d’avust 2022, en vigur dapi ils 15 da sett. 2022 (AS 2022 488).
(art. 22 cpv. 1 lett. b LLing)
1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni, segnatamente per:
2 Sono inoltre concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per sostenere l’attività dell’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana.
3 Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 90 per cento delle spese totali dell’organizzazione o dell’istituzione.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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