(art. 4 al. 2 LLing)
Sch’ina unitad da l’administraziun federala prepara en ils cas tenor l’artitgel 4 alinea 2 LLing la fixaziun da finamiras strategicas u la conclusiun d’ina cunvegna da prestaziun u d’in instrument sumegliant e sche l’organisaziun u la persuna respectiva è activa en l’entira Svizra, examinescha ella, sche:
2 Versiun tenor la cifra I da l’O dals 27 d’avust 2014, en vigur dapi il 1. d’oct. 2014 (AS 2014 2987).
(art. 4 cpv. 2 LLing)
L’unità dell’Amministrazione federale che, nei casi di cui all’articolo 4 capoverso 2 LLing, prepara la definizione di obiettivi strategici o la conclusione di un accordo di prestazioni o di uno strumento analogo con un’organizzazione o una persona attiva a livello nazionale, esamina se
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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