1 La Confederaziun promova las enconuschientschas da ses persunal en las linguas naziunalas.
2 La Confederaziun procura per ina represchentanza adequata da las cuminanzas linguisticas en las autoritads federalas sco er en las cumissiuns extraparlamentaras ed ella promova la plurilinguitad en l’armada.
3 La Confederaziun ed ils chantuns sa mettan a disposiziun vicendaivlamain e gratuitamain las bancas da datas terminologicas.
1 La Confederazione promuove la conoscenza delle lingue nazionali da parte del suo personale.
2 La Confederazione provvede a un’equa rappresentanza delle comunità linguistiche nelle autorità federali come pure nelle commissioni extraparlamentari e promuove il plurilinguismo nell’esercito.
3 La Confederazione e i Cantoni si mettono gratuitamente a disposizione le rispettive banche dati terminologiche.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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