1 La Confederaziun ed ils chantuns promovan il barat da scolaras e da scolars sco er da persunas d’instrucziun da tut ils stgalims da scola.
2 La Confederaziun po conceder agids finanzials als chantuns sco er ad organisaziuns da barat.
1 La Confederazione e i Cantoni promuovono a tutti i livelli scolastici lo scambio di allievi e docenti.
2 La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni e alle organizzazioni di scambio.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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