1 Per avis a la populaziun tschernan las autoritads federalas la lingua uffiziala locala.
2 Las autoritads federalas sa preschentan vers anora en las quatter linguas uffizialas, spezialmain per concepir:
3 Documents da legitimaziun persunals vegnan realisads en las quatter linguas uffizialas.
4 Ils formulars da la Confederaziun ch’èn destinads per il public ston star a disposiziun en tut las linguas uffizialas. Las autoritads federalas pon prevair excepziuns per formulars ch’èn destinads per in circul da persunas limità.
1 Le autorità federali redigono gli avvisi pubblici nelle lingue ufficiali del luogo.
2 Le autorità federali si presentano nelle quattro lingue ufficiali, in particolare:
3 I documenti personali sono realizzati nelle quattro lingue ufficiali.
4 I moduli della Confederazione destinati al pubblico devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali. Le autorità federali possono prevedere deroghe per i moduli destinati a una cerchia ristretta di persone.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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