413.11 Ordinaziun dals 15 da favrer 1995 davart la renconuschientscha dals attestats da maturitad gimnasiala (Ordinaziun davart ils attestats da maturitad, ORM)

413.11 Ordinanza del 15 febbraio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (Ordinanza sulla maturità, ORM)

Art. 18 Maturitad bilingua

La maturitad bilingua che vegn concedida d’in chantun tenor sias atgnas prescripziuns, po medemamain vegnir renconuschida.

Art. 18 Menzione bilingue

La menzione bilingue, attribuita da un Cantone secondo un proprio disciplinamento, può essere riconosciuta.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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