(art. 63 LFPr)
1 Il SEFRI retira attestats e titels ch’èn vegnids acquirids en moda illegala. La persecuziun penala resta resalvada.
2 La retratga definitiva d’in attestat vegn communitgada als chantuns; in’eventuala inscripziun en il register uffizial vegn annullada.56
56 La rectificaziun dals 8 da favr. 2021 concerna mo il text franzos (AS 2021 74).
(art. 63 LFPr)
1 La SEFRI ritira certificati e titoli ottenuti illecitamente. È fatto salvo il perseguimento penale.
2 La revoca definitiva di un certificato è comunicata ai Cantoni; un’eventuale iscrizione nel registro pubblico è cancellata.57
57 La correzione dell’8 feb. 2021 concerne soltanto il testo francese (RU 2021 74).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.