(art. 65 al. 4 LFPr)
1 Ils posts ch’èn incumbensads cun l’execuziun han access ad occurrenzas da la furmaziun professiunala. Els pon dumandar infurmaziuns e prender invista da documents che concernan la furmaziun professiunala.
2 Il SEFRI po dumandar infurmaziuns als chantuns e directamain a terzas persunas, a las qualas èn surdadas incumbensadas executivas.
(art. 65 cpv. 4 LFPr)
1 I servizi incaricati dell’esecuzione hanno accesso a tutti gli eventi della formazione professionale. Possono chiedere informazioni e prendere visione della documentazione che concerne la formazione.
2 La SEFRI può chiedere informazioni e delucidazioni ai Cantoni e a terzi direttamente incaricati dello svolgimento di compiti esecutivi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.