(art. 11 LFPr)
Cun fixar ina purschida confurma als basegns da scolas professiunalas spezialisadas e da curs intermanaschials resguardan ils chantuns en spezial purschidas privatas ch’èn gratuitas per ils emprendists.
(art. 11 LFPr)
Nel definire un’offerta di scuole professionali di base e corsi interaziendali commisurata al fabbisogno, i Cantoni tengono conto in particolare di offerte private la cui frequenza è gratuita per le persone in formazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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