412.101 Ordinaziun dals 19 da november 2003 davart la furmaziun professiunala (OFPr)

412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)

Art. 5 Purschiders privats

(art. 11 LFPr)

Cun fixar ina purschida confurma als basegns da scolas professiunalas spezialisadas e da curs intermanaschials resguardan ils chantuns en spezial purschidas privatas ch’èn gratuitas per ils emprendists.

Art. 5 Operatori privati

(art. 11 LFPr)

Nel definire un’offerta di scuole professionali di base e corsi interaziendali commisurata al fabbisogno, i Cantoni tengono conto in particolare di offerte private la cui frequenza è gratuita per le persone in formazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.