412.101 Ordinaziun dals 19 da november 2003 davart la furmaziun professiunala (OFPr)

412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)

Art. 47 Activitad da furmaziun en uffizi accessoric

(art. 45 e 46 LFPr)

1 In’activitad da furmaziun en uffizi accessoric exequeschan persunas cumplementarmain a lur activitad professiunala en il champ correspundent.

2 L’activitad professiunala principala cumpiglia almain la mesadad dal temp da lavur per emna.

3 Tgi che instruescha en media damain che 4 uras per emna, na suttastat betg a las prescripziuns tenor ils artitgels 45 litera c e 46 alinea 2 litera b cifra 2.

Art. 47 Attività di formazione a titolo accessorio

(art. 45 e 46 LFPr)

1 Esercitano un’attività di formazione a titolo accessorio le persone che lo fanno in aggiunta alla loro attività professionale nel rispettivo settore d’attività.

2 L’attività professionale principale occupa almeno la metà dell’orario di lavoro settimanale.

Chi insegna mediamente meno di quattro ore settimanali non è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 45 lettera c e 46 capoverso 2 lettera b numero 2.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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