313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 95

1 En la decisiun da lʼadministraziun vegnan ils custs per regla adossads al sentenzià; per motivs da la duaivladad po el vegnir liberà per part u dal tuttafatg da tals.

2 Sche la procedura vegn sistida, pon ils custs vegnir adossads per part u dal tuttafatg a lʼinculpà, schʼel ha chaschunà lʼinquisiziun per atgna culpa u schʼel ha difficultà u prolungà aposta ed essenzialmain la procedura.

3 Plirs inculpads stattan buns solidaricamain per ils custs, schʼil mandat penal u la disposiziun penala na disponan betg autramain.

Art. 93

1 In quanto la legge non disponga altrimenti, le multe, gli oggetti, i beni, i doni e gli altri profitti confiscati, i pagamenti in contanti imposti come misura speciale e il ricavo degli oggetti confiscati o realizzati secondo l’articolo 92 sono devoluti alla Confederazione.

2 Se respinge una pretesa di attribuzione del ricavo della realizzazione di un oggetto o di un bene confiscato, fondata sull’articolo 59 numero 1 secondo comma del Codice penale74, l’amministrazione in causa emana una decisione in applicazione della legge federale del 20 dicembre 196875 sulla procedura amministrativa.76

74 RS 311.0. Ora: art. 70 cpv. 1.

75 RS 172.021

76 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133 2131; FF 2001 3764).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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